Azione esecutiva contro il garante e il fideiussore: strategia processuale, eccezione ex Art. 1957 c.c. e tutele concorsuali ex Artt. 66 e 54 C.C.I.I.

Ti è stato notificato un precetto, un pignoramento o un decreto ingiuntivo in qualità di fideiussore o garante per un debito altrui? Nell'ordinaria dinamica del contenzioso bancario e concorsuale, gli istituti di credito e i cessionari del credito (SPV) agiscono nei confronti dei garanti mediante ricorsi per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivi o pignoramenti diretti ex Art. 543 c.p.c.

Affrontare l'escussione della garanzia richiede un'azione difensiva duale: da un lato, l'eccezione di merito sul titolo bancario (nullità antitrust e decadenza dei termini ex Art. 1957 c.c.); dall'altro, la neutralizzazione dell'azione esecutiva mediante le **procedure familiari di sovraindebitamento (Artt. 66, 54 e 67 C.C.I.I.)**.


1. Fase Processuale Ordinaria: Eccezioni di merito sul Titolo Esecutivo Bancario

Prima o in concomitanza con l'accesso alle procedure concorsuali, la difesa del garante impone la contestazione immediata del titolo ex Artt. 615 o 645 c.p.c.:

  • Eccezione di decadenza ex Art. 1957 c.c.: Il creditore ha l'onere di proporre le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. La mancata tempestiva azione giudiziale determina la decadenza dal diritto di escutere il garante, indipendentemente dalla solidarietà;
  • Nullità parziale ex Art. 2 L. 287/1990 (Fideiussione Schema ABI): Ove il contratto riproduca le clausole 2 (revocatoria), 6 (sopravvivenza della garanzia) e 8 (deroga all'Art. 1957 c.c.) dello schema ABI 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia (Provv. 55/2005 e Cass. S.U. 41994/2021), si eccepisce la nullità parziale della garanzia e la riespansione della tutela ex Art. 1957 c.c.;
  • Disconoscimento degli estratti conto ex Art. 50 T.U.B.: Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certficato ex Art. 50 T.U.B. non costituisce prova piena del credito, incombendo sulla banca la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto dall'origine del rapporto.

2. Fase Concorsuale: L'estensione del blocco esecutivo ex Artt. 66 e 54 C.C.I.I.

In virtù degli Artt. 117 e 278 C.C.I.I., l'esdebitazione del solo debitore principale non libera automaticamente il garante. Tuttavia, se il garante versa in stato di sovraindebitamento (spesso causato dall'escussione della garanzia stessa), la risposta procedurale consiste nella Procedura Familiare Unitaria.

A) Incardinamento del Ricorso Familiare Unificato (Art. 66 C.C.I.I.)

I componenti del medesimo nucleo familiare o i soggetti coobbligati per il medesimo debito possono presentare un **unico progetto di risoluzione della crisi** dinanzi al Tribunale competente. L'OCC provvede alla redazione di un'unica relazione particolareggiata coordinata.

B) Decreto di Sospensione e Misure Protettive d'Urgenza (Art. 54 C.C.I.I.)

Con la pubblicazione del ricorso per ristrutturazione ex Art. 67 C.C.I.I. e l'istanza ex Art. 54 C.C.I.I., il Giudice concorsuale emette il decreto che dispone:

  • Il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del garante;
  • La sospensione delle aste giudiziarie già fissate sui beni immobili del fideiussore;
  • L'inefficacia dei pignoramenti presso terzi in corso (es. trattenute sullo stipendio o vincoli sui conti correnti del garante).

3. L'esame di Meritevolezza del Garante (Art. 69 C.C.I.I.)

Ai fini dell'omologazione del piano, la giurisprudenza di merito richiede la verifica della **meritevolezza del garante**. Il fideiussore si considera meritevole quando la garanzia è stata prestata per spirito di solidarietà familiare o per sostegno all'attività d'impresa, senza che vi sia stato dolo o colpa grave nella valutazione sproporzionata del rischio economico al momento della sottoscrizione.


Procedura d'intervento integrata con il Metodo Pasquariello

La difesa del garante richiede la combinazione tempestiva del contenzioso bancario e della procedura concorsuale. Con il Metodo Pasquariello attuiamo il seguente protocollo operativo:

  • Fase 1 (Analisi Contrattuale): Verifica della conformità della fideiussione allo schema ABI e contestazione della decadenza ex Art. 1957 c.c. entro i termini perentori di opposizione (40 giorni dal decreto ingiuntivo o 20 giorni dall'atto di precetto);
  • Fase 2 (Istruttoria OCC): Deposito dell'istanza di nomina OCC e predisposizione del Piano Familiare Unificato ex Art. 66 C.C.I.I.;
  • Fase 3 (Tutela Cautelare): Deposito del ricorso ex Art. 54 C.C.I.I. per l'ottenimento dell'ordinanza di sospensione immediata dell'esecuzione forzata e delle aste immobiliari a carico del garante.

Avv. Pasquariello

Metodo Pasquariello

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Avv. Giusy Pasquariello – Avvocato e Gestore della Crisi da Sovraindebitamento

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