Lo Spietatore di Codici: La Forma della Domanda e i Requisiti dell'Atto di Citazione (Art. 163 c.p.c.) [Post 7 di Procedura Civile]
Lo Spietatore di Codici: I Requisiti dell'Atto di Citazione (Art. 163 c.p.c.) [Post 7 di Procedura Civile]
A cura dell'Avv. Giusy Pasquariello | Metodo Pasquariello
Nel settimo appuntamento entriamo nel Libro II per analizzare l'atto introduttivo del giudizio di cognizione ordinaria.
Vuoi smettere di rischiare la bocciatura?
Contatta l'Avv. Giusy PasquarielloL'Istituto Sotto i Ferri: Editio Actionis e Vocatio in Jus
- Il falso mito da sfatare: "L'atto di citazione è valido anche se omette completamente l'indicazione specifica dei mezzi di prova e delle conclusioni." Falso.
- Il meccanismo giuridico: L'atto di citazione deve contenere sia la vocatio in jus (chiamata in giudizio con l'avvertimento sui termini di costituzione) sia l'editio actionis (determinazione della cosa oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto), la cui omissione o assoluta incertezza determina la nullità dell'atto.
- Perché fa la differenza all'esame: Saper distinguere la nullità della citazione relativa alla vocatio rispetto a quella dell'editio actionis e i rispettivi regimi di sanatoria è un test decisivo.


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