L.42: La Rinuncia e la Transazione in Diritto del Lavoro (Art. 2113 c.c.)
Lo Spietatore di Codici: Le Rinunce e le Transazioni del Lavoratore (Art. 2113 c.c.) [Post 42]
A cura dell'Avv. Giusy Pasquariello | Metodo Pasquariello
Analizziamo la tutela dei diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge e contratto collettivo. Lo Spietatore di Codici seziona la disciplina dell'annullabilità delle rinunce e transazioni.
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Contatta l'Avv. Giusy PasquarielloL'Istituto Sotto i Ferri: L'Articolo 2113 del Codice Civile
- Il falso mito da sfatare: "Il lavoratore che sottoscrive una quietanza liberatoria o una transazione con il datore di lavoro perde definitivamente il diritto di agire in giudizio per differenze retributive." Falso.
- Il meccanismo giuridico: Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili sono anullabili. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della transazione se posteriore.
- Perché fa la differenza all'esame: Conoscere i termini di decadenza e l'esatta natura dell'impugnazione ex art. 2113 c.c. è fondamentale per superare l'esame con sicurezza.


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