L.27: Il Trasferimento d'Azienda e la Tutela dei Lavoratori (Art. 2112 c.c.)
Lo Spietatore di Codici: Il Trasferimento d'Azienda e l'Art. 2112 c.c. [Post 27]
A cura dell'Avv. Giusy Pasquariello | Metodo Pasquariello
Analizziamo le sorti dei rapporti di lavoro in caso di cessione, fusione o scissione dell'attività produttiva. Lo Spietatore di Codici seziona la continuità automatica dei rapporti ex art. 2112 c.c.
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- Il falso mito da sfatare: "Se un'azienda viene venduta a un nuovo proprietario, tutti i contratti di lavoro si estinguono automaticamente e il cessionario può decidere ex novo chi assumere." Falso.
- Il meccanismo giuridico: Ai sensi dell'art. 2112 c.c., in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua automaticamente con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti acquisiti, inclusi anzianità e trattamenti economici.
- Perché fa la differenza all'esame: Padroneggiare la tutela della continuità occupazionale e la responsabilità solidale tra cedente e cessionario è un pilastro del diritto del lavoro avanzato.


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