L.14 Il Trasferimento d'Azienda e la Tutela dei Lavoratori (Art. 2112 c.c.)
Lo Spietatore di Codici: Il Trasferimento d'Azienda e l'Art. 2112 c.c. [Post 14]
A cura dell'Avv. Giusy Pasquariello | Metodo Pasquariello
Quando l'azienda cambia proprietario, la sorte dei dipendenti è blindata dalla legge. Lo Spietatore di Codici seziona la continuità dei rapporti di lavoro nell'operazione straordinaria.
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Contatta l'Avv. Giusy PasquarielloL'Istituto Sotto i Ferri: Il Trasferimento d'Azienda (Art. 2112 c.c.)
- Il falso mito da sfatare: "In caso di vendita o affitto d'azienda, il nuovo titolare può licenziare in blocco i dipendenti ereditati dal precedente datore." Falso.
- Il meccanismo giuridico: Ai sensi dell'art. 2112 c.c., in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti già acuiti, mentre cedente e cessionario rispondono solidalmente per i crediti maturati fino al trasferimento.
- Perché fa la differenza all'esame: Questo articolo unisce perfettamente il diritto commerciale (operazioni straordinarie) e il diritto del lavoro, essendo un classico ponte d'esame.


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