L.13 Il Licenziamento Discriminatorio e la Nullità
Lo Spietatore di Codici: Il Licenziamento Discriminatorio e le Sanzioni [Post 13]
A cura dell'Avv. Giusy Pasquariello | Metodo Pasquariello
Il licenziamento determinato da ragioni illecite rappresenta la massima violazione dei diritti fondamentali. Lo Spietatore di Codici analizza la sanzione della nullità assoluta e della reintegra piena.
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Contatta l'Avv. Giusy PasquarielloL'Istituto Sotto i Ferri: Il Licenziamento Discriminatorio
- Il falso mito da sfatare: "Il regime delle tutele crescenti ha eliminato la sanzione della reintegrazione per qualsiasi tipo di licenziamento illegittimo." Falso.
- Il meccanismo giuridico: Il licenziamento dettato da ragioni politiche, sindacali, religiose, di razza, lingua o sesso (nonché in violazione delle tutele sulla maternità) è nullo indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, con condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento integrale del danno.
- Perché fa la differenza all'esame: Distinguere il regime della nullità da quello della semplice illegittimità economica è cruciale per ottenere il massimo votone all'esame.


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