L. 21: Le Mansioni e il Divieto di Demansionamento (Art. 2103 c.c.)
Lo Spietatore di Codici: La Modifica delle Mansioni e il Demansionamento (Art. 2103 c.c.) [Post 21]
A cura dell'Avv. Giusy Pasquariello | Metodo Pasquariello
Affrontiamo la gestione dello *ius variandi* datoriale e la tutela della professionalità del prestatore. Lo Spietatore di Codici analizza i rigorosi limiti posti dall'articolo 2103 del Codice Civile.
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Contatta l'Avv. Giusy PasquarielloL'Istituto Sotto i Ferri: Le Mansioni e l'Art. 2103 c.c.
- Il falso mito da sfatare: "L'imprenditore può adibire liberamente il lavoratore a mansioni inferiori ogni volta che subentra una riorganizzazione aziendale." Falso.
- Il meccanismo giuridico: Ai sensi dell'art. 2103 c.c. (come modificato dal Jobs Act), il lavoratore deve essere adibito alle mansioni di assunzione o equivalenti. Il demansionamento è vietato, salvo specifiche ipotesi di modifica degli assetti aziendali che incidano sulla posizione del lavoratore, ma sempre nel rispetto del livello di inquadramento e della retribuzione originaria.
- Perché fa la differenza all'esame: Saper argomentare le eccezioni al divieto di demansionamento e la tutela della professionalità è fondamentale per brillare nelle prove giuridiche.


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